E’ facoltà dell’amministratore fornire una delega prestampata, da compilare a cura del condomino con i dati mancanti (quali nome, cognome del delegante e del delegato e firma). E’ importante che tali campi non siano lasciati in bianco, per evitare, in caso di incongruenze (vedi due deleghe potenzialmnete valide dal medesimo condomino) si giunga all’annullamento della riunione stessa.
La delega condominiale è il documento che il condomino può fornire nel caso in cui non possa o non voglia presenziare in prima persona alla riunione di condominio. Ai sensi dell’art. 67, può delegare un altro soggetto per intervenire ed agire per suo conto con pieni poteri.
Generalmente il regolamento stabilisce che la delega possa essere conferita solo ad un altro condomino, escludendo persone esterne al condominio. Non può, in nessun caso, essere intestata all’amministratore, come dal novellato art. 67 disp. att. c.c.
La delega deve essere presentata in forma scritta e deve riportare i seguenti dati, pena eventuale annullamento della stessa
- nome e cognome del delegante e del delegato
- conferimento espresso della procura ad agire nel nome e per conto del rappresentato;
- data della riunione assembleare in cui tale procura dovrà valere;
- la sottoscrizione del delegante.
E’ possibile l’invio anticipato per fax, mail o fisicamente, della delega all’amministratore.